Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:
103-bis. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica e di tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il richiedente del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti dalla normativa vigente è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in una misura maggiorata di importo compreso tra un minimo pari a tre volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire o un massimo pari a cinque volte lo stesso contributo, determinata dai comuni con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente o della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il titolare del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti è tenuto a versare le somme, corrispondenti al valore della maggiorazione del contributo di costruzione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che vengono interamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico e programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi esteso o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati il soggetto gestore, le modalità di gestione del fondo o sono definite i termini e le modalità per la determinazione, da parte dei Comuni, dell'importo della maggiorazione che può essere modulata con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale o delle aree interessate dagli interventi nonché alla tipologia dei medesimi interventi, fermo restando l'obbligo di applicare la maggiorazione del contributo nella misura massima prevista, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle amministrazioni locali secondo le modalità stabilite dal decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del mare.