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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.21. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.21.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi, con risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e degli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 può essere disposta per una sola volta, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva ai 31 dicembre 2015, traslando in avanti il piano di ammortamento delle quote agevolata e bancaria del finanziamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alle rate sospese sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, in tal caso maggiorati degli interessi di mora di cui al comma 12-ter da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A.. Il conteggio degli interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. durante il periodo di sospensione, sarà effettuato sul residuo debito effettivo tempo per tempo vigente.
  12-ter. Ai fini di cui al comma 12-bis, l'impresa invia l'istanza alla banca concessionaria entro quarantacinque giorni precedenti la scadenza della rata della quale si richiede la sospensione. La banca concessionaria inoltra specifica richiesta, corredata da valutazione positiva del soggetto finanziatore per la quota bancaria del finanziamento e relazione istruttoria che attesti la sussistenza dei requisiti nonché le condizioni di sostenibilità finanziaria del rimborso delle rate da parte dell'impresa, al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinché quest'ultima provveda a comunicare l'importo degli oneri per interessi, determinati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondenti alla sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica il predetto importo alla banca concessionaria, che provvede tempestivamente ai conseguenti adempimenti nei confronti dell'impresa.
  12-quater. Ove l'impresa non corrisponda a Cassa depositi e prestiti S.p.A. gli interessi relativi alle rate sospese alte scadenze di cui al comma 21-bis, la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale è revocata.
  12-quinquies. La garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assiste i finanziamenti agevolati oggetto della sospensione di cui al comma 12-bis.
  12-sexies. In relazione ai medesimi finanziamenti agevolati di cui al comma 12-bis, è possibile accedere, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, alla rinegoziazione delle modalità di rimborso del finanziamento, con rimodulazione del piano di rimborso e relativa rideterminazione della durata complessiva del piano di rimborso. La rinegoziazione è ammissibile per finanziamenti in fase di ammortamento da almeno due anni e comporta la rimodulazione del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a quattro anni, nonché la definizione di modalità di restituzione graduale di eventuali interessi di mora dovuti alle imprese, ferma restando l'invarianza dei tassi di interesse previsti dal piano di rimborso originario.
  12-septies. In relazione ai finanziamenti di cui al comma 12-bis per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, su istanza dell'impresa alla banca concessionaria e subordinatamente alla valutazione positiva del soggetto finanziatore, è possibile procedere alla definizione di piani di restituzione graduale degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca fino a un massimo di sei anni, a un tasso di interesse pari al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, maggiorato dell'1 per cento e comunque non inferiore a quello agevolato e non superiore a quello applicato per le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata corresponsione alla data di scadenza di una delle rate previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica dai beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate dell'1 per cento. Il presente comma si applica anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2012.
  12-octies. Dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ex 19. 31.