Sostituire il comma 98 con il seguente:
98. All'articolo 4 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, l'ultimo paragrafo è così sostituito: ”in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, e limitatamente al triennio 2015-2017, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore ad uno ogni due professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.