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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.180. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.180.

  Sostituire il comma 79 con il seguente:
  79. A decorrere dal 1o settembre 2015 l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 307. – L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

ex 28. 132.