Dopo il comma 72, inserire il seguente:
72-bis. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, così come convertito, con modificazioni, con Legge 30 ottobre 2013, n. 125.