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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.149. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.149.

  Sopprimere il comma 56.

  Conseguentemente, dopo il comma 85 aggiungere i seguenti:
  85-bis. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
   «1. La commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e del la ricerca.
   1-bis. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
   1-ter. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.
   1-quater. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.
   1-quinquies. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.
   1-sexies. I compensi per i presidenti sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; alla loro determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame e nel limite di una spesa al lordo di ogni onere riflesso e dell'IRAP pari ad euro 27.7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni».
   b) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 10 sono soppressi.
   85-ter. Dall'attuazione del comma 10-bis, devono derivare per il bilancio dello Stato risparmi lordi di spesa pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
   85-quater. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007. n. 1

ex 26. 81.