Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente: ”Art. 1 – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.