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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.142. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.142.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente: ”Art. 1 – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.

ex 25. 16.