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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.141. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.141.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. I ministri, vice ministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418 né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dell'interessato agli uffici dei dicasteri competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ex 25. 15.