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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.115. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.115.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti parole: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,»;

  Alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole: «al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;

  Alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.»;

  Al comma 11 le parole da: «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente.»

ex * 22. 03.