Sostituire il comma 37 con il seguente:
37. Al fine di preservare il patrimonio immobiliare pubblico quale bene comune e parimenti permettere il raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica il comma 1 dell'articolo 7, del decreto 24 dicembre 2002, n. 282, è sostituito con il seguente:
«1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la gestione dei beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata scelta residuale rispetto alla locazione o all'attivazione di concessioni in uso. L'alienazione degli immobili pubblici è consentita solo nei casi in cui i tentativi di locazione o di attivazione di concessioni in uso, reiterati annualmente, non abbiano sortito esiti positivi per un periodo di tempo pari ad almeno 36 mesi dalla pubblicazione del primo avviso pubblico per locazione o per concessione d'uso di immobili pubblici. Non è consentita la vendita di immobili in blocco. Non è consentita la vendita di immobili attraverso procedure ristrette tra cui la trattativa privata.»