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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.104. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.104.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis.Al fine di assicurare al personale del comparto sicurezza e difesa la corresponsione degli assegni «una tantum» di età all'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 2011 n. 27 a titolo compensazione, fino alla misura del 100 per cento degli importi riferiti alle attività di servizio del personale, i cui effetti economici, maturati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 sono allo stato sospesi in virtù delle limitazioni di cui all'articolo 9 comma 1 e 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, per l'anno 2015, il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del predetto decreto legge n. 78 del 2010 è incrementato di 600 milioni di euro. All'onere derivante dall'incremento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione di quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.

ex 21. 07.