Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza banditi nel 2012 è prorogata per cinque anni rispetto alla scadenza prevista, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente per il contingentamento delle assunzioni di personale. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.