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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.79. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
17.79.

  Sopprimere i commi da 90 a 94.

  Conseguentemente, sostituire il comma 115 con i seguenti:
   115. A decorrere dall'anno finanziario 2015, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
   115-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota dei 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi, Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo IS, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.