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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.96. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.96.

  Al comma 21, dopo la lettere a) capoverso «756-bis», aggiungere la seguente:
   a-bis). In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori dei settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. Al TFR maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile.

ex 6. 23.