Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19.1. Nello stato, di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2015, un fondo finalizzato a escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta Regionale sulle attività produttive le startup innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La dotazione annua del fondo è di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
19.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.