stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.79. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.79.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Per il biennio 2015-2016 le micro imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2.000 milioni euro per l'anno 2015 e 2016 si provvede mediante:
  al comma 9, al capoverso 1-bis sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   b) sopprimere i commi 116,121, 124 e 132.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro. (600)
  68-ter. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza Unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 (150)

ex 5. 28.