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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.6.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema di istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e detta continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente provvisto di abilitazione e di ampliamo le prospettive lavorative, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni dei docenti attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che visi iscriveranno entro il 1o settembre 2015, con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni di euro per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni di euro per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta
2015;
   2) 60 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
   6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
   8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
   10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

ex 3. 29.