Sopprimere i commi 16 e 19.
Conseguentemente:
dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 5 miliardi di euro nell'anno 2015 e di 4,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.