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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.52. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.52.

  Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo ti criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere Rassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, finalizzato:
   a) a un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico;
   b) alla riduzione dei rischio idrogeologico attraverso misure volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree a rischio idrogeologico;
   c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;
   d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;
   e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto.

  19. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno dei 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.
  20. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previ accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.

ex 5. 61.