stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.51. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.51.

  Sostituire i commi da 16 a 19 con i seguenti:
  16. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
  17. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo, il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  18. Le risorse rinvenienti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 7 miliardi di euro per l'anno 2015 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, ad un apposito tondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico finalizzato:
   1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
    a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assolto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione dei rischio sismico;
    b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
    c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della demotica;
    e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per Sa gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitorando più attento della rete idrica;
    f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e inedie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca pubblici.

  19. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 5. 43.