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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.5.

  Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Al fine di garantire la continuità didattica, il rafforzamento dell'offerta formativa e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno dell'attuale precariato scolastico, è definito un piano quinquennale straordinario, per gli anni scolastici 2015-2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni e, in subordine, del personale docente ed educativo attualmente inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 1o settembre 2015.
  5. Per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo a tempo determinato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605, lettera c) e successive modificazioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  5-bis. A decorrere dal 2016, per la realizzazione del piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo attualmente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e che vi si iscriva entro il 10 settembre 2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per l'anno scolastico 2016-2017, di 1.200 milioni per l'anno scolastico 2017-2018, di 2.100 milioni per l'anno scolastico 2018-2019, di 3.000 milioni per l'anno scolastico 2019-2020 e di 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
   2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015 il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per in parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2017;
   6) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   7) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2018;
   8) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2018. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   9) 384 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019;
   10) 384 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2019. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

ex 3. 21.