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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.473. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.473.

  Sostituire il comma 122, con il seguente:
  122. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
   a) incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di euro;
   b) a partire dall'anno accademico 2015-2016 esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.

ex 17. 199.