Sostituire il comma 122, con il seguente:
122. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 al fine di:
a) incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015 di una somma pari 100 milioni di euro;
b) progettare e creare un sistema di condivisione delle attività didattiche delle
università in formato digitale. Le somme pari a 50 milioni di euro sono ripartite tra le università proporzionalmente al numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati.