Sostituire il comma 119 con il seguente:
119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di un importo non inferiore ai 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Conseguentemente, all'articolo 43, comma 76, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.0000 a decorrere dall'anno 2015.