Al comma 9, capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) 850 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 850 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.
Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 54.