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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.38. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.38.

  Al comma 9, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importi pari a:
   1) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come individuati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 18.000 euro;
   2) 960 euro, se l'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE), definito come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza come definiti dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non è superiore a 21.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 21.000 euro, diminuito dell'ISRE, e l'importo di 3.000 euro.

  Conseguentemente al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: per beneficiare dell'erogazione del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, il beneficiario deve presentare al datore di lavoro il certificato I.s.e.e. attestante l'indicazione della situazione economica equivalente del nucleo familiare, affinché questi possa derivare l'indicatore della situazione reddituale equivalente e di conseguenza la spettanza del credito.

ex 4. 13.