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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.352. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.352.

  Sopprimere i commi 116, 117, 124 e 125.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 131, inserire il seguente:
  131-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per presentare domanda agli enti previdenziali da parte dei lavoratori esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, possono accedere al pensionamento anticipato, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Le domande per il commissariamento dei benefici per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima detta data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 6, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo. Il diritto ai benefici contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
   all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
   all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.2000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

ex 17. 321.