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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.35. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.35.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nei comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dei comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione dei reddito di importo pari a:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

  9-bis. Gli importi di cui alle lettere 1 e 2 del comma 1-bis sono aumentati per una somma di euro 240 se l'avente diritto ha un solo familiare a carico e di euro 520 per ciascun ulteriore familiare a carico. In caso di più familiari a carico il limite di reddito per beneficiare del credito è aumentato di un importo di euro 5.000 per ciascun familiare a carico.

ex *4. 11.