Sopprimere i commi 116, 117, 124, 125 e 132.
Conseguentemente:
dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
131-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-quater) ai lavoratori mobilitati ordinari privi di accordi di mobilità che alla data del 4 dicembre 2011 sono stati collocati in mobilità direttamente dal curatore fallimentare della propria azienda fallita, eventualmente anche a seguito di accordi di conciliazione sulla non opposizione al licenziamento seguiti da periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria;
e-quinquies) ai lavoratori contributori volontari, purché siano stati autorizzati alla contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011 e non abbiano più lavorato in data successiva;
e-sexies) ai lavoratori in mobilità con accordo di esodo precedente al 4 dicembre 2011 e, sulla base di esso, cessati dal servizio in data successiva al 30 settembre 2012;
e-septies) ai lavoratori mobilitati edili con accordi di incentivo all'esodo sottoscritti in data antecedente al 4 dicembre 2011».
all'articolo 2, sopprimere il comma 207;
all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.