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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.345. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.345.

  Sostituire il comma 115, con il seguente:
  115. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per La liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 76, aggiungere in fine le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100,000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.

ex 17. 81.