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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.335. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.335.

  Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 240 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta».

ex 17. 53.