Al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni.
Conseguentemente:
al comma 121, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
all'articolo 2, dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:
229-bis. Salve le esenzioni previste in ottemperanza dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, per la partecipazione alla spesa di tutte le prestazioni sanitarie e di tutte le prestazioni socio-sanitarie si prende a riferimento l'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013. Di conseguenza, per la partecipazione alla spesa da parte di minori o maggiori di età con disabilità grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e da parte di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, si considera l'ISEE del solo assistito, estendendo alle prestazioni sanitarie le modalità di calcolo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.
229-ter. La partecipazione, nelle modalità descritte al comma 6-bis, è unica, anche per le prestazioni socio-sanitarie.
229-quater. Le modalità di partecipazione, in base all'ISEE come indicato nei commi precedenti, sono determinate dallo specifico gruppo di lavoro misto di cui al punto 3 dell'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all'intesa sottoscritta in data 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.