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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.31.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019, nei limiti di spesa pari a 338.500.000 euro per l'anno 2015, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2016, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2017 e pari a 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2015;
   2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2015. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   3) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro per il periodo di imposta 2016;
   4) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro per il periodo di imposta 2016. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
   5) 504 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017;
   6) 504 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro a decorrere dal periodo di imposta 2017. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

ex 3. 27.