stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6 della legge 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro, viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità.

  Conseguentemente al comma 9, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

ex 2. 11.