Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
105-bis. Al comma 319 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, G.U. 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), la lettera i-septies) è sostituita dal seguente lettera i-septies) «le spese per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo non superiore a 2.100 euro, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro e per un importo non superiore a 2800 euro, se il reddito complessivo non supera 20,000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40.000.000 euro a decorrere dal 2015.