Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
102-bis. Ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche con riferimento all'inclusione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è adottato inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
Conseguentemente:
al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le parole: 50 milioni;
sopprimere il comma 121;
sopprimere il comma 124.
all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
28-ter. Al decreto legislativo, 15 dicembre-1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».