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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.275. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.275.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Al fine di sostenere la genitorialità e riconoscere il lavoro di cura all'interno della famiglia, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia pari ad un anno per ogni figlio. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  101-ter È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  101-quater. I benefici di cui al commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  101-quinquies. La misura sperimentale di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è estesa agli anni 2015 e successivi, e il contributo di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 22 dicembre 2012, è stabilito in 600 euro mensili, per un massimo di un anno, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
  101-sexies. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,.di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad aggiornare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto 22 dicembre 2012 di cui al precedente comma, al fine di garantire ulteriori modalità attuative volte a semplificare sensibilmente le procedure per accedere ai suddetti benefici e garantirne una reale diffusione tra le lavoratrici.
  101-septies. Nello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali a favore delle micro e medie imprese, sulle quali incidono in misura proporzionalmente maggiore i costi delle misure a favore della maternità delle lavoratrici.
  101-octies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità attuative per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 6.
  101-novies. Al fine di implementare le iniziative finalizzate alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, per il finanziamento delle misure di all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 50 milioni;
   sopprimere il comma 121;
   sopprimere il comma 132;
   all'articolo 2, comma 67, sostituire le parole: ridotta di 200 milioni, con le seguenti: ridotta di 600 milioni;
   all'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fine il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.
  28-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
  28-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
  28-quinquies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

   all'articolo 46, comma 1, Tabella A allegata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

  2015:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2016:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

  2017:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 70.000.000.

ex 13. 07.