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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.273. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.273.

  Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
  101-bis. Al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Si applica comunque il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, dopo il comma 45, inserire il seguente:
  45-bis. A decorrere dall'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

   all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 141, lettera c), sostituire le parole: 3.452 milioni di euro annui con le seguenti: 4.252 milioni di euro annui;
    b) al comma 154, sostituire le parole: da: 1.000 milioni di euro fino a: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 1.240 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.240 milioni di euro;
    c) al comma 157, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro annui, ovunque ricorrano, con le seguenti: 1.400 milioni di euro annui.

ex 13. 32.