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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.271. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.271.

  Dopo il comma 101, aggiungere i seguenti:
  101-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 52 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) il primo periodo è abrogato.
  101-ter. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 6-bis del presente articolo affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea. Le ulteriori maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6-bis sono comunque, destinate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ex 13. 30.