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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.270. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.270.

  Al comma 101, secondo periodo, sostituire le parole: individuati la destinazione del fondo e i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative. con le seguenti: Individuate come misure di assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo, nei limiti delle risorse di cui al presente comma:
   a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;
   b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice Civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.

  Tali misure al graduale crescere dell'usufrutto del beneficio fiscale trovano ulteriori coperture nell'emersione di maggiori entrate fiscali e contributive attualmente non riscosse se non solo parzialmente.

ex 13. 39.