stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.253. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.253.

  Sostituire i commi da 95 a 99 con i seguenti:
  95. Al fine di attuare una effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il «Fondo piano straordinario per la realizzazione di asili nido in maniera uniforme sul territorio nazionale».
  96. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, emana il decreto con il quale sono individuati gli obiettivi territoriali, le disposizioni attuative e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Tale ripartizione dovrà tenere conto della necessità del riequilibrio della presenza territoriale di asili nido sui territorio nazionale in particolare nelle aree svantaggiate.
  97. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni sulla base dei quali determinare l'utilizzo territoriale delle risorse di cui al presente articolo.
  98. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019, e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.

ex 13. 17.