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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.252. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.252.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2015, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:
   a) il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
   b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;
   c) l'INPS provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;
   d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;
   e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;
   f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al comune di residenza, il progetto personalizzato di cui alla lettera e) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

  95-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente:
   al comma 112, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   sopprimere il comma 132;
   ball'articolo 3, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  28-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96’ per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

ex 12. 09.