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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.251. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.251.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per incentivare il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende in difficoltà per cause dovute a terzi ovvero per mancato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione
  95-ter. Il Fondo ha una dotazione di 187,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  95-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente articolo, è riconosciuto, in via sperimentale per il medesimo periodo, una riduzione di 50 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 125.

ex 12. 017.