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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.250. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.250.

  Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
  94-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  94-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  94-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

  Conseguentemente, al comma 9, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
    2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;”.

ex 12. 010.