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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.245. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.245.

  Sostituire i commi 92 e 93 con il seguente:
  92. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo, quanto ad un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per l'anno 2018 si provvede a valere delle seguenti maggiori risorse:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche procedono agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese pari ad almeno 2,3 miliardi di euro annui;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i bandi e i risultati delle gare relativi agli appalti pubblici di beni e servizi di valore eccedente i 200.000 euro sono pubblicati esclusivamente sui siti internet delle amministrazioni interessate. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 0,2 miliardi di euro annui;
   c) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite tutte le iniziative necessarie a ridurre i costi della riscossione fiscale, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 0,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui;
   e) le misure di contenimento della spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
   f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure di razionalizzazione e accorpamento dei corpi di polizia a ordinamento militare e civile al fine di conseguire un risparmio di spesa di 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   g) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali, e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   h) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri con i quali procedere a una revisione della presenza territoriale delle Amministrazioni centrali sul territorio nazionale, anche con specifico riferimento alle prefetture ai comandi dei Corpo nazionale dei vigili e fuoco e della Capitaneria di porto al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 0,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   i) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure con le quali procedere ad una razionalizzazione delle comunità montane al fine di ottenere risparmi di spesa non inferiori a 0,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   l) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 1,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015;
   m) a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui;
   n) i risparmi derivanti dalle misure di cui alle lettere a, b), c), d), e), s), g), h), i), l), m), conseguiti dagli enti territoriali e dagli enti e dalle istituzioni diverse dalle amministrazioni centrali sono versati entro il 30 settembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.

ex 12. 29.