Al comma 90, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dello sgravio di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.