Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche aggiungere le seguenti: e senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 116, 124 e 125;
all'articolo 2, sopprimere il comma 207.