Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
83-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti già in possesso di un titolo di laurea di primo livello, che al momento del decesso non siano iscritti ad alcun corso, ma che si iscrivano a corsi di laurea specialistica, a master o altri percorsi di specializzazione universitaria entro un anno dal conseguimento della laurea di primo livello.
Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 10.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.