Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
80-bis. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro».
80-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 6 della presente legge.