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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.202. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
1.202.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte di artisti viventi o di opere realizzate entro i cinquanta anni, fino all'importo di 10.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata all'esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o di un documento fiscale equipollente».

  80-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di 100.000 euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.

ex 9. 021.